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Porte sempre più chiuse per l’adozione, spalancate per l’utero in affitto.

A margine del pronunciamento della Corte d’Appello di Trento, con cui si è riconosciuto il legame genitoriale di due uomini con i bambini ottenuti all’estero attraverso la maternità surrogata, in diversi si stanno interrogando sulle conseguenze di tale iniziativa che di fatto “sdogana” l’utero in affitto e l’adozione omosessuale superando i confini della legge 40 e calpestando la legislazione sulla famiglia rivolta al supremo interesse del minore.


11/05/2011 Roma, un caffè con l'onorevole, nella foto Alfredo Mantovano

Mentre preoccupa la soddisfatta dichiarazione dell’on. Cirinnà che ritiene assolutamente legittima la prassi della maternità surrogata, dell’utero in affitto proprio perché verrebbe così affermata l’assoluta autodeterminazione della donna e della sua incontrovertibile libertà, sul tema, intervistato da Radio Vaticana, è intervenuto anche Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino il quale ricorda come l’ordinamento minorile sia da sempre fondato sul dato naturale della duplicità maschio/femmina. Mantovano sottolinea infatti come i giudici di Trento abbiano trascurato questo elemento nel sostenere la propria decisione; infatti riconoscere ‘l’interesse del minore’ significa innanzitutto assicurare due figure distinte di riferimento come genitori e “il nostro ordinamento – sostiene Mantovano -, da sempre, ha come base il ‘maschio-femmina’ come riferimento di genitori, cioè la duplicità di figure che sono tra loro complementari”. A Trento si giunge all’estremo opposto, cioè alla duplicazione della stessa figura, e questo certamente non a vantaggio del minore.

La questione è peraltro controversa anche sotto il profilo della giurisprudenza; infatti ci sono pronunciamenti della Corte Europea e di altri tribunali italiani che si orientano proprio in diversa direzione rispetto a quella ora affermata dai giudici di Trento.

Mantovano da questo punto di vista ricorda che “la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, sul punto, non ha preso una posizione vincolante, ma ha demandato alla legislazione e alla giurisprudenza fondata su questa legislazione dei singoli Stati. Non si può approfittare – ritiene Mantovano – di una legge (che peraltro afferma il contrario) e di una decisione della Corte dei diritti dell’uomo che lascia questa possibilità di disciplina a ciascuno degli Stati membri, per stravolgere il sistema e fare un’affermazione che ha un tasso di ideologismo assoluto”.

L’accoglienza adottiva sembra inoltre essere l’unico istituto giuridico disciplinato rigorosamente secondo il principio del “supremo interesse del minore” e l’orientamento assunto dai giudici di Trento potrebbe suggerire l’idea di considerare l’adozione come opzione obsoleta da sostituire con la progressista soluzione del mercato dell’utero in affitto: da un lato aspiranti genitori tartassati, ispezionati, selezionati e disincentivati, dall’altro aspiranti genitori autodeterminati, privilegiati e incentivati. “Una decisione del genere – sottolinea Mantovano – , si pone contro decenni di prassi assolutamente corretta dei giudici minorili, ai quali semmai si è rimproverato finora di chiedere troppo, cioè di chiedere standard nei genitori di sesso diverso, certamente superiore rispetto alla norma, ma comunque si sono mossi provando ad immaginare per il minore una situazione il più possibile vicina a quella di una famiglia formata da papà e da mamma. Questa decisione è una sorta di bomba messa all’interno dell’ordinamento minorile e lo fa saltare in aria”.



L’Associazione LA PIETRA SCARTATA da anni accompagna e supporta le famiglie nella vocazione a prendersi cura dei bambini abbandonati o temporaneamente allontanati dalla propria famiglia, conservando o restituendo loro la dignità di figli, mentre si rende testimonianza dell’Amore di Dio nell’accoglienza familiare affidataria o adottiva, secondo il carisma proprio del sacramento matrimoniale, vissuto nell’ambito fecondo delle relazioni coniugali.


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